photo of a group of horses
Benessere animale

Equidi DPA e controlli in sede di macellazione

Oggi io e Michele de @ilpiatto_consapevole tratteremo una questione molto spinosa in ambito equestre, ovvero i cavalli DPA e il macello.

Equidi DPA e non DPA

Chi sono i cavalli DPA? In ambito equestre, un cavallo può essere

  • DPA, destinato alla produzione di alimenti, quindi può essere macellato e destinato al consumo umano
  • Non DPA, non destinato alla produzione degli alimenti

Tutti i cavalli nascono come DPA, sarà poi scelta del proprietario se cambiare la sua destinazione a non DPA. Per fare ciò, è necessario possibile fare richiesta a diversi enti:

  • Associazione italiana allevatori (AIA)
  • FISE
  • Enti selezionatori dei Libri Genealogici di razza

e tale cambiamento, registrato sul documento unico di identificazione a vita (SLID, quello che un tempo veniva identificato come passaporto) dell’equide, è irreversibile.

Quindi un cavallo DPA può diventare non DPA, ma non viceversa. Ma perchè?

Ecco, la differenza DPA/non DPA non è solo limitata alla destinazione finale del cavallo, ma anche:

  • Obbligo di registrazione dei trattamenti farmacologici
  • Forti limiti all’utilizzo di numerose sostanze attive (FEI prohibited substances)
  • Obbligo di tenere aggiornato il registro carico e scarico aziendale

Un equino DPA è definito “Impresa Alimentare” e quindi chiunque detiene tale animale:

  • E’ definito “Operatore del settore Alimentare” ed
  • E’ quindi tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate dai numerosi regolamenti CE (tra i più importanti ricordiamo i reg. CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004)

Detto in maniera brutale, per un proprietario di cavalli, non allevati a solo scopo alimentare, la scelta di mantenere il proprio equide come DPA è legata al potersi sbarazzare dell’animale a prescindere dal motivo (es. non voglio più tenerlo e non riesco a venderlo ad altri).

Un piccolo inciso sui cavalli DPA: si possono eseguire i trattamenti farmacologici con sospensione dello stato DPA per almeno 6 mesi (come dichiarato dal regolamento esecutivo 963/2021 art. 38) per le sostanze incluse nell’elenco di cui al Reg. CE 1950/2006 (allegato al presente articolo).

Vi ricordo che un veterinario può scegliere di non trattare un cavallo DPA in quanto sono richieste specifiche conoscenze anche in materia di produzione delle carni, trattamenti farmacologici permessi e tempi di sospensione dei farmaci.

L’Italia e i controlli al macello

Poniamo di avere un cavallo sportivo, non DPA, che ha svolto la sua carriera, è stato trattato per diversi motivi, ma arriva a un certo punto della sua vita per cui non può più gareggiare o lavorare come cavallo da scuola o da passeggiata. In teoria, il proprietario dovrebbe mantenerlo per garantirgli una buona pensione, magari mettendolo al prato con altri animali. Nella pratica però, non tutti sono disposti a fare ciò: sfruttando la scarsità dei controlli e una vera e propria filiera criminale si riesce a far sparire il cavallo in un qualche mattatoio.

L’Italia è il Paese europeo che macella più cavalli, sebbene i dati forniti siano molto contraddittori: nel 2016, secondo il Ministero della Salute, sarebbero stati macellati 50.303 equidi, mentre secondo l’Istat 42.793. Questi numeri così diversi ci danno l’idea della totale incertezza nella raccolta dei dati presso i mattatoi: incertezza dovuta a falle nella normativa e a controlli non adeguati sulla filiera (fonte: cavallomagazine.it, dati aggiornati al 31/12).

Secondo la BDN, nel 2021 sono stati macellati ordinariamente 29.831 equidi, di cui ben 11.500 provenienti dall’estero, mentre 18.281 provenienti da allevamenti italiani. In tutto l’anno, 3 sono gli animali morti durante il trasporto, uno di questi proveniente da paesi esteri.

Confrontando i dati con l’istat, anche per il 2021 i conti non tornano: sommando i capi macellati ogni mese in Italia, si arriva a un totale di 21.251 equidi.

Il Reg. CE 625/2017 e 627/2019 impongono che, alla visita ante mortem dell’animale vengano, tra le altre cose, controllati

  • Passaporto del cavallo, dove deve essere identificato come DPA
  • Microchip dell’animale (trasponder o fasce al pastorale)
  • Corrispondenza cavallo – passaporto

Qualora il trasponder non possa essere recuperato, se non presente (ed è illegale) o manca la corrispondenza trasponder-passaporto, il veterinario ufficiale dichiara l’animale (o la carcassa) non idonea al consumo umano.

La fascia al pastorale è un mezzo di identificazione riservato agli equini destinati a essere macellati entro il 12° mese di età e che vengono trasportati, durante tutto l’arco della loro vita, solo per la macellazione. Questi animali possiedono uno SLID semplificato.

Una volta dichiarata la carcassa idonea al consumo umano, il veterinario ufficiale registra nella BDN le informazioni per ogni equino macellato.

La macellazione di animali non correttamente identificati comporta la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del Regolamento CE 178/2002 (rintracciabilità dei prodotti) e la conseguente applicazione delle sanzioni previste all’articolo 2 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190 (fonte: anmvi.it).

Tale articolo recita: “salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

Qualora venga immessa sul commercio carne di cavalli DPA, l’operatore del settore alimentare commette

  • Frode commerciale se fornisce profitti illeciti (es. vendere carne di cavallo, anche DPA, al posto di carne bovina)
  • Frode sanitaria in quanto i cavalli non DPA possono essere trattati con sostanze nocive per l’uomo (es. fenilbutazone)

Link utili:

FEI prohibited substances

Modifica stato equide

Il piatto consapevole

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